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Veneto, del. n. 587 – Enti originati dalla fusione di più comuni: spesa di personale


Un sindaco ha chiesto l’ente di nuova istituzione, originato dalla fusione di più comuni, sia assoggettato al tetto di spesa fissato per il c.d. lavoro flessibile dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 587/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 dicembre, hanno ricordato che il comma 450, lett. a), dell’articolo 1 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per il 2015) dispone che agli enti di nuova istituzione, originati dalla fusione di più comuni, nel quinquennio successivo a quest’ultima, non si applicano i vincoli stabiliti dalla normativa vigente in materia di assunzioni a tempo determinato – vale a dire l’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 – purché non venga superata la somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascuno degli enti partecipanti alla fusione nel triennio precedente, venga rispettato il limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e venga garantito l’equilibrio di bilancio.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Veneto del. n. 587-17


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