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Abruzzo, del. n. 173 – Fondo 2017: inderogabilità dell’ammontare complessivo


Un sindaco ha chiesto se il tetto del fondo per l’anno 2017, stabilito dal comma 2, dell’articolo 23 del d.lgs. 75/2017 (c.d. “decreto Madia”) e relativo all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, possa essere “derogato” per effetto dell’accertato incremento quantitativo e qualitativo dei servizi istituzionali.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 173/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 dicembre, hanno ribadito che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.

Pertanto, dal 2017, opera come tetto (non derogabile) l’ammontare del fondo costituito per dell’anno 2016, mentre non è più operante l’obbligo della decurtazione in misura proporzionale alle cessazioni del personale dal servizio.

Come evidenziato dai magistrati contabili, anche anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 e dunque nella vigenza delle normative previgenti (art. 1, coma 236, legge di stabilità 2016) la giurisprudenza erariale aveva escluso che la disciplina contrattuale di cui all’art. 15, comma 5, CCNL 1 aprile 1999, potesse operare in funzione derogatoria rispetto ai limiti stabiliti ex lege.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Abruzzo del. n. 173 -17


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