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Piemonte, del. n. 245 – Posizione organizzativa in congedo straordinario


Un sindaco ha chiesto se il lavoratore dipendente che fruisce del congedo di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001, ha diritto al mantenimento dell’indennità di posizione organizzativa.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 245/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 dicembre, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto in quanto l’interpretazione delle norme contrattuali rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all’ARAN (che si è pronunciata sulla compatibilità dell’istituto contrattuale della posizione organizzativa con l’aspettativa contemplata dall’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 con il parere “RAL-1068-orientamenti applicativi”).

Come evidenziato dai magistrati dell’Abruzzo nella deliberazione n. 91/2016, l’articolo 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001, riconosce in favore dei familiari (coniuge convivente o, in subordine, genitori anche adottivi, ovvero figli conviventi o fratelli o sorelle conviventi), di soggetti portatori di handicap, in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 104, il diritto ad un congedo straordinario, per un periodo massimo di due anni, fruibile anche in forma frazionata.

L’art. 42, comma 5-ter, d.lgs. 151/2001, prevede per i soggetti che fruiscono del congedo di cui al precedente comma 5, il diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento.

In sintesi, la disposizione non prescrive affatto che durante il periodo di aspettativa il dipendente debba continuare a fruire degli emolumenti goduti anteriormente al collocamento in congedo (tra i quali, appunto, l’indennità di posizione organizzativa).

Dunque, il dipendente che fruisce dell’aspettativa in parola ha diritto a percepire, in luogo delle voci retributive fisse e continuative godute anteriormente al congedo, una indennità “sostitutiva” e corrispondente, appunto, alla retribuzione immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità.

Ciò comporta che l’indennità di posizione organizzativa percepita dal dipendente anteriormente al collocamento in aspettativa, lungi dal dover continuare ad essere corrisposta durante il congedo, viene semplicemente a determinare – unitamente a tutte le altre voci retributive fisse e continuative percepite dal dipendente nell’ultimo mese anteriore al congedo – il quantum rispetto al quale commisurare l’indennità “sostitutiva” ex art. 42, comma 5-ter, d.lgs. 151/2001.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 245 -17


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