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Anticorruzione: pubblicata la legge sul “whistleblowing”


E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 291 del 14 dicembre 2017 la legge n. 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

Il provvedimento, che entrerà in vigore il 29 dicembre 2017, apporta sostanziali modifiche all’articolo 54-bis del d.lgs. 165/2001 (“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”), introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012.

La nuova disciplina nel settore pubblico prevede, anzitutto, che il dipendente che segnala illeciti non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

In caso di misure ritorsive dovute alla segnalazione, l’ANAC informerà il Dipartimento della Funzione pubblica per gli eventuali provvedimenti di competenza e potrà irrogare sanzioni da 5.000 a 30.000 euro nei confronti del responsabile, mentre in caso di licenziamento il lavoratore sarà reintegrato nel posto di lavoro.

Sarà onere del datore di lavoro dimostrare che eventuali provvedimenti adottati nei confronti del dipendente motivati da ragioni estranee alla segnalazione.

Nessuna tutela sarà tuttavia prevista nei casi di condanna, anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia, diffamazione o comunque commessi tramite la segnalazione e anche qualora la denuncia, rivelatasi infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave.

Viene, inoltre, sancito il divieto di rivelare l’identità del segnalante l’illecito, oltre che nel procedimento disciplinare, anche in quello contabile.

Nel procedimento penale la segretezza dell’identità è coperta in relazione e nei limiti del segreto degli atti d’indagine di cui all’articolo 329 c.p.p..


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