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Lombardia, del. n. 348 – Razionalizzazione partecipazioni eroganti servizi farmaceutici comunali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione degli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 175/2016, contenenti disposizioni di finanza pubblica imponenti un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da pubbliche amministrazioni.

In particolare l’ente ha chiesto se sussista l’obbligo di adottare i provvedimenti di razionalizzazione periodica e di revisione straordinaria in riferimento ad una società gerente una farmacia comunale (servizio di interesse generale).

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 348/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 dicembre, hanno ribadito la sottoposizione delle società comunali gerenti farmacie alle prescrizioni introdotte, in tema di revisione straordinaria e razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, dagli artt. 24 e 20 del d.lgs. 175/2016.

I due processi, infatti, possono avere quale esito, non solo azioni di “soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione” (iniziative coerenti all’assenza di stretta inerenza alle missioni istituzionali dell’ente locale), ma anche di “fusione” o “razionalizzazione” (in particolare, dei costi di funzionamento).

Queste ultime risultano congrue in presenza di partecipazioni societarie che, pur valutabili come “inerenti” (quali sono, ex lege, quelle che gestiscono servizi farmaceutici, cfr. art. 9, comma 1, della legge n. 475 del 1968, come sostituito dall’art. 10 della legge n. 362 del 1991), potrebbero necessitare di accorpamento con altre società o organismi gestionali esterni (o uffici interni) gerenti attività similari o riduzione dei costi interni di funzionamento.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 348 – 17


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