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Imposta di soggiorno: danno erariale in caso di mancato versamento a favore dell’ente locale


I titolari delle strutture ricettive incaricati, sulla base dei regolamenti comunali, della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la qualifica di agenti contabili.

Alla qualifica di agente contabile consegue la responsabilità contabile, correlata agli obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate, di natura pubblica, perché ricevute quale pagamento di un obbligo di imposta.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 280 depositata il 6 dicembre 2017, con la quale è stato condannato l’amministratore unico di una società titolare della gestione di un Hotel per il danno arrecato al comune a causa del mancato versamento dell’imposta di soggiorno.

Come ribadito dai giudici contabili, in presenza di regolamenti comunali che abbiano esternalizzato le funzioni di riscossione dell’imposta di soggiorno, con obbligo di riversarla al comune, si instaura, tra il gestore dell’unità ricettiva e il comune stesso, un rapporto di servizio connotato da spiccati compiti contabili.

Perché, per essere agente contabile, non è necessario essere un dipendente della pubblica amministrazione.

E’ sufficiente il presupposto dell’effettivo “maneggio” di beni e denaro pubblici (Tar Veneto, sent. n. 1141/2016; Corte dei Conti Veneto, del. 19/2013; Corte dei conti, sez. Riunite, sent. n. 22/2016)

Leggi la sentenza
CC Giur. Toscana sent. n. 280 -17

 


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