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Servizi di natura intellettuale: nullo l’obbligo di indicare gli oneri aziendali per la sicurezza


E’ nulla, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, la previsione della lex specialis che, in caso di appalti aventi ad oggetto prestazioni di natura intellettuale, sancisce l’esclusione del concorrente che non abbia indicato i propri oneri aziendali.

Questo il principio ribadito dal Tar Trento con la sentenza n. 319 del 1° dicembre 2017.

Il legislatore, con il cd. correttivo appalti (d.lgs. 56/2017, in vigore dal 20 maggio 2017) ha modificato l’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 prevedendo che “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)

Tale norma, in linea con la posizione giurisprudenziale, esonera espressamente i concorrenti dall’indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza laddove l’appalto abbia ad oggetto “servizi di natura intellettuale” (Cons. di Stato, sent. n. 1051/2016; Cons. di Stato, sent. n. 3857/2017).

Ne consegue che la disposizione della lex specialis che impone tale obbligo negli appalti di servizi di natura intellettuale, deve ritenersi nulla ai sensi dell’articolo 83, comma 8, del d.lgs. 50/2016 secondo cui “I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.


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