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Lombardia, del. n. 329 – Somma introitata dall’ente per incarichi esterni non autorizzati


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta destinazione delle somme versate all’ente dal dipendente che ha svolto incarichi esterni non autorizzati.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 329/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 novembre, hanno ricordato che la mancanza di autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza al dipendente per lo svolgimento di incarichi esterni rende illegittima l’attività dello stesso, e comporta l’obbligo del versamento dei compensi  percepiti, nel bilancio dell’ente da parte del dipendente per essere destinati al fondo di produttività o altro fondo equipollente.

Il fondo equipollente, secondo i magistrati contabili, altro non è che il fondo di produttività diversamente denominato dalla contrattazione collettiva (è soltanto una diversa denominazione del medesimo istituto contrattuale).

La somma introita dall’ente, in assenza di diversa disposizione della contrattazione collettiva nazionale, dovrà essere destinata al fondo per la dirigenza se l’illecito è stato commesso da un dirigente, mentre dovrà essere assegnata a quello del personale delle categorie, qualora l’illecito sia commesso dal personale appartenente a queste ultime

I due fondi sono infatti distinti (fondo di produttività per la dirigenza e fondo per i dipendenti inquadrati nelle categorie), hanno meccanismi di costituzione diversi e pertanto, le somme derivanti da sanzioni sono dirette, ovviamente, ad integrare il fondo di produttività cui partecipa il dipendente dell’ente che ha commesso l’illecito.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 329 – 17

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