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Fondo del trattamento economico accessorio: modalità di computo delle PEO


La Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare n. 30 del 30 ottobre 2017, ha fornito le istruzioni operative per la corretta modalità di computo delle progressioni economiche orizzontali (PEO) nell’ambito dei fondi del trattamento economico accessorio.

Nello specifico le p.a., al fine di armonizzare le modalità di computo delle PEO nell’ambito dei fondi del trattamento economico accessorio, sono a tenute ad adeguare il proprio Fondo nel seguente modo:

 

Istruzioni operative

Rappresentazione del Fondo

“al lordo”

“al netto”

Modalità di applicazione del secondo periodo del comma 2bis, art. 9, d.l. n. 78/2010 e dell’ articolo  1, comma 236, della legge n. 208/2015

(riduzione del fondo in proporzione alla riduzione del personale in servizio)

Per gli anni 2011-2014 (taglio permanente) e 2016

L’importo del taglio da operare sul fondo rappresentato “al lordo” è pari alla riduzione proporzionale applicata all’ammontare complessivo del fondo medesimo (comprensivo delle PEO in pagamento al personale in servizio)

L’importo del taglio da operare sul fondo rappresentato “al netto” è pari alla somma della riduzione proporzionale applicata al fondo medesimo, rappresentato “al netto”, e di quella operata sull’ammontare complessivo delle risorse per le PEO in pagamento al personale in servizio (poste fuori dal fondo).

Modalità di valorizzazione nei Fondi delle risorse PEO che si liberano in relazione alle cessazioni dal servizio del personale.

(le modalità di computo non sono state modificate dall’articolo 9, comma 2-bis, del dl 78/2010 e successive modificazioni)

Le risorse delle PEO liberate dal personale cessato sono già comprese nel fondo. L’amministrazione non deve operare alcuna registrazione.

Le risorse delle PEO liberate dal personale cessato, dai capitoli stipendiali tornano ad essere allocate all’interno del fondo rappresentato “al netto”. Resta fermo che l’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento economico accessorio non può superare il limite previsto dalla normativa vigente (calcolato sul fondo rappresentato “al netto”) maggiorato delle predette risorse per le PEO liberate dal personale cessato.

Modalità di computo nei Fondi delle risorse per le nuove PEO contrattate

Le risorse per le PEO contrattate sono rese indisponibili e continuano ad essere rappresentate all’interno del fondo. Pertanto, l’amministrazione non deve operare alcuna modifica del limite previsto dalla normativa vigente.

Le risorse per le PEO contrattate sono portate in detrazione del fondo rappresentato “al netto” e trasferite sui capitoli stipendiali. Conseguentemente, l’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento economico accessorio non può superare il limite previsto dalla normativa vigente (calcolato sul fondo rappresentato “al netto”) ridotto dell’importo delle predette risorse per le PEO contrattate.

 

 


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