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Friuli, del. n. 61 – Partecipate indirette non di controllo: piano di revisione straordinaria


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla necessità di includere nel piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, di cui al d.lgs. 175/2016, le partecipate indirette per il tramite di partecipazioni dirette in società in house.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 61/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 novembre, hanno chiarito che le partecipazioni indirette sono oggetto di revisione straordinaria se detenute attraverso una ‘tramite’ di controllo.

Di conseguenza nel piano di revisione straordinaria delle partecipazioni l’ente deve includere anche le società indirettamente partecipate per il tramite di proprie società in house.

A tale scopo la Corte dei conti, sezione Autonomie, con la deliberazione n. 19/2017, ha emanato le linee di indirizzo per la revisione straordinaria, predisponendo un ‘modello standard’ contenente le informazioni su ricognizione ed esiti del processo di revisione straordinaria, precisando che “la ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Friuli Venezia Giulia del. n. 61 – 17


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