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Piemonte, del. n. 201 – Fondazione partecipata: escluso il ripiano delle perdite gestionali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di provvedere al ripiano delle perdite riferite alla gestione di una fondazione alle stesse condizioni dettate dal d.lgs. 175/2016 per le società partecipate dagli enti locali.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 201/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 novembre, hanno ribadito che la disciplina dettata dal comma 3 bis dell’articolo 21 del d.lgs. 175/2016, introdotta con il d.lgs. 100/2017, che permette alle p.a. partecipanti di ripianare le perdite subite dalla società partecipata, laddove sussistano somme già accantonate a tal fine, si applica esclusivamente alle società e non si riferisce direttamente agli altri organismi partecipati.

Come ribadito dai magistrati contabili, infatti, l’ente locale può erogare ad una fondazione specifici contributi ma non può accollarsi l’onere di ripianare le perdite gestionali della fondazione (Sez. Veneto, del. n. 532/2017).

Il concetto di perdita gestionale da ripianare è estraneo alla nozione di fondazione poiché si tratta di un ente incentrato sul patrimonio e non sull’apporto di capitali da parte dei soggetti partecipanti, come avviene nella società e, entro certi limiti, nell’associazione.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Piemonte del. n. 201 – 17


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