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Campania, del. n. 251 – Contabilizzazione di un credito per risarcimento danno erariale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla modalità di contabilizzazione di un ingente credito per risarcimento danno erariale, liquidato in base a sentenza con formula esecutiva a favore dell’ente, notificata dalla Corte dei conti.

L’ente ha evidenziato che la situazione patrimoniale dei debitori, la complessità delle procedure e la possibilità che la sentenza sia impugnata in appello, rendano tali crediti di dubbia e difficile esazione.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 251/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 novembre, hanno evidenziato che i crediti, anche se originariamente di dubbia esigibilità, devono essere accertati per il loro integrale valore, salvo procedere alla loro svalutazione a mezzo del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE), secondo i criteri prefissati dal legislatore.

Tuttavia, in via prudenziale, al fine di non compromettere l’equilibrio dinamico di bilancio, autorizzando spese prive di effettiva copertura, l’ente può adeguare in aumento il FCDE previsto per legge.

In alternativa, in modo obbligatorio, non si possono trascurare i rischi di soccombenza che possono derivare dal contenzioso su una partita di credito accertata in bilancio, procedendo ad adeguare il Fondo Rischi (FR), in modo adeguato alle passività potenziali che ne possono derivare (ad esempio, per l’eventuale debito restitutorio e le spese legali).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Campania del. n. 251 – 17


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