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Appalti: i “servizi analoghi” non s’identificano con i “servizi identici”


La prescrizione del disciplinare di gara concernente lo svolgimento di servizi analoghi deve ritenersi soddisfatta ove il concorrente abbia dimostrato di aver espletato servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale al quale afferisce l’appalto.

In altri termini, non è possibile assimilare impropriamente il concetto di “servizi analoghi” con quello di “servizi identici”.

Questo il principio ribadito dal Tar Toscana con la sentenza n. 1371 del 10 novembre 2017.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva indetto, mediante avviso pubblico di manifestazione d’interesse, una procedura negoziata, ex articolo 36, comma 2 lett. b, del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento annuale del servizio di spazzamento delle strade, riservato alle cooperative sociali di tipo B.

Nella lettera invito erano stati richiesti, quali requisiti di ammissione, un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto e l’aver espletato negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento presso enti pubblici o privati.

Un operatore economico aveva contestato la carenza dei requisiti economico finanziari e di capacità tecnica in capo all’aggiudicataria che aveva documentato, in sede di verifica, il pregresso servizio di pulizia dei condomini.

Come ribadito dai giudici amministrativi il concetto di servizio analogo deve essere inteso non come identità ma almeno come similitudine delle prestazioni.

I servizi analoghi designano una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi a gara.

Pertanto, quando la lex specialis di gara richiede di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi simili, è compito della stazione appaltante valutare in concreto il rapporto di attinenza o di pertinenza con le attività rientranti nell’oggetto della gara, anche in ragione dei propri obiettivi di interesse pubblico (Cons. Stato, V, sent. n. 2227/2017; Cons. Stato, sent. n. 3220/2014).

I giudici amministrativi hanno quindi respinto il ricorso ritenendo che il servizio di pulizia dei condomini e il servizio di spazzamento strade possano ritenersi analoghi, avendo caratteristiche simili.

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