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Project financing: legittimo il ripensamento dell’amministrazione


La pubblica amministrazione ha la facoltà di revocare la dichiarazione di pubblico interesse sulla proposta di project financing qualora una diversa rinnovata valutazione dell’interesse pubblico conduca ad una conclusione negativa sulla possibilità di prosecuzione della procedura.

L’abbandono del progetto da parte dell’amministrazione non integra in capo al proponente alcuna pretesa risarcitoria e nemmeno indennitaria.

Questo il principio ribadito dal Tar Lazio con la sentenza n. 10695 del 25 ottobre 2017.

Nel caso di specie l’amministrazione aveva dichiarato di pubblico interesse una proposta di progetto ad iniziativa di parte per l’esecuzione in project financing delle opere di ampliamento del cimitero comunale e di realizzazione di una nuova sede comunale.

Nonostante la intervenuta approvazione di una variante al piano regolatore generale, predisposta al dichiarato scopo di consentire la realizzazione delle opere, la procedura non aveva avuto ulteriore seguito, essendo stata revocata.

Nello specifico, essendo emerse altre priorità, l’amministrazione aveva disposto l’abbandono della procedura di project financing e la diversa utilizzazione dei fondi precedentemente stanziati.

Come ribadito dai giudici amministrativi, anche una volta individuato il promotore e ritenuto di pubblico interesse il progetto dallo stesso presentato, l’amministrazione non è tenuta a dare corso alla procedura di gara, posto che tale scelta costituisce una tipica e prevalente manifestazione di discrezionalità amministrativa nella quale sono implicate ampie valutazioni in ordine alla perdurante attualità dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera (Consiglio di Stato, sent. n. 207/2017).

Ne consegue che nella fase iniziale della procedura, di presentazione del progetto, e fino all’affidamento, il promotore dell’iniziativa non può vantare alcuna posizione tutelabile e, quindi, ottenere il risarcimento dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale (Consiglio di Stato, sentenza n. 1692/2016).

Nella procedura di project financing, infatti, la fase precontrattuale, nella quale le parti contraenti possono essere chiamate a rispondere di eventuali scorrettezze reciproche, inizia solo dopo l’espletamento della gara, quando si apre una fase negoziale coinvolgente il promotore finanziario e le imprese prime classificate nella procedura di selezione.

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