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Appalti: la responsabilità connessa alla cattiva gestione del procedimento di gara


Sussiste la responsabilità precontrattuale della stazione appaltante che non conduce secondo buona fede la fase di scelta del contraente, mal gestendo tempi ed organizzazione della gara, così da porsi colpevolmente nella posizione di perdere i finanziamenti indispensabili per l’attuazione dei lavori da appaltare ed essere perciò costretta a revocare gli atti di gara.

Questo quanto chiarito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5091 del 6 novembre 2017.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva completato le operazioni di gara in ritardo rispetto al termine utile per beneficiare dei finanziamenti regionali indispensabili per l’attuazione dei lavori da appaltare (tanto che, una volta perduti, l’amministrazione era stata costretta a revocare gli atti di gara).

L’operatore economico divenuto aggiudicatario provvisorio aveva avanzato domanda risarcitoria per il comportamento illecito tenuto dall’amministrazione nella conduzione del procedimento di gara, evidenziando i ritardi registrati durante la fase di pubblicazione della lex specialis e nel consequenziale slittamento dei termini di partecipazione, nonchè la lenta celebrazione delle attività di esame delle offerte (quasi 6 mesi per l’esame dei progetti e l’esame delle offerte economiche presentate da sei concorrenti).

I giudici amministrativi hanno confermato la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione per violazione delle regole di correttezza e buona fede ex art. 1337 cod. civ., ritenendo irrilevante, a tal fine, che la procedura pubblicistica di scelta del contraente avviata non fosse ancora pervenuta all’aggiudicazione definitiva (Consiglio di Stato, sent. n. 467/2014).

La pubblica amministrazione ha l’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative, vale a dire nella fase di scelta del contraente.

L’ingiustificato (od ingiustificabile) recesso dalle trattative lede il legittimo affidamento dell’aggiudicatario (provvisorio o definitivo) nella conclusione positiva del procedimento.

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