Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, del. n. 306 – Reintroduzione del servizio Trasporto scolastico sospeso


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della clausola dell’invarianza finanziaria prevista dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 63/2017 relativamente al servizio di trasporto scolastico che deve essere assicurato “senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati”.

L’ente ha espresso la volontà di ripristinare il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, già effettuato sino all’anno scolastico 2011-2012 e successivamente sospeso.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 306/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 novembre hanno precisato che la suddetta clausola di invarianza deve essere interpretata nel senso che è necessario garantire e salvaguardare l’equilibrio finanziario dell’ente, e non l’invarianza della singola voce di spesa che concorre a definire quell’equilibrio.

In sostanza, il legislatore usa ellitticamente la frase “senza nuovi o maggiori oneri” per significare che l’amministrazione deve provvedere, attingendo alle “ordinarie” risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente (Corte dei conti, sez. Basilicata, del. n. 42/2016; Sez. Abruzzo, del. n. 127/2017).

La disposizione, pertanto, non preclude la spesa “nuova” solo perché non precedentemente sostenuta o “maggiore” solo perché di importo superiore alla precedente previsione (laddove prevista).

Diversamente, l’ente che non avesse mai sostenuto in passato la relativa spesa, non potrebbe attivare il servizio di trasporto scolastico, in palese contrasto con le finalità della stessa legge intesa a garantire l’effettività del diritto allo studio.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 306 – 17


Richiedi informazioni