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Campania, del. n. 243 – Stabilizzazione lavoratori precari negli enti locali dissestati


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017 in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare l’ente, già entrato nella procedura di dissesto, ha chiesto se sia possibile procedere alla stabilizzazione del personale precario in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla cd. “Riforma Madia”.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 243/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 novembre, hanno evidenziato che tale disposizione consente, nel triennio 2018-2020, l’effettiva immissione nei ruoli dell’Amministrazione del personale precario, comunque in conformità al piano triennale dei fabbisogni ed entro i vincoli di finanza pubblica.

In tema di risorse il terzo comma dell’art. 20 fornisce ulteriori indicazioni, in quanto consente di finanziare il piano di stabilizzazione utilizzando i fondi destinati al lavoro flessibile, pari al 50% della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009 ex articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, a condizione di prevedere definitivamente in bilancio la decurtazione del tetto di spesa di cui al predetto articolo 9, previa certificazione della sussistenza delle risorse da parte dell’organo di controllo interno.

L’ente dissestato, inoltre, è tenuto ad applicare le specifiche disposizioni dettata dal Tuel (capi II, III, IV e V del titolo VIII, artt. da 244 a 269).

Le disposizioni ivi contenute in materia di personale sono particolarmente importanti nell’ottica di un vero risanamento dell’ente, se si considera l’incidenza, spesso abnorme, che le spese relative hanno avuto nel determinare il disastro finanziario.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Campania del. n. 243 – 17


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