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Lombardia, del n. 297 – Prestazione di servizi: non è spesa di personale


Un sindaco ha chiesto se la prestazione dell’assistente sociale fornito dall’Azienda speciale consortile dietro fatturazione mensile, deve essere ricompreso tra le spese di personale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 297/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 novembre, hanno evidenziato che trattandosi di una prestazione di servizi non rientra nelle spese del personale nelle quali sono comprese quelle relative alla retribuzione dei dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, con i conseguenti contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell’ente, il compenso per lavoro straordinario e i compensi speciali.

Tuttavia, ove ricorrano i presupposti previsti dall’art. 1, comma 557-bis, della legge 296/2006, la spesa sostenuta dall’Azienda speciale consortile, per l’unità di personale in discorso, va considerata dall’amministrazione comunale in proporzione alla partecipazione all’Azienda speciale consortile stessa, ai fini del rispetto del limite previsto dall’art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 297 – 17

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