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Lombardia, del n. 294 – Segretario reggente: rimborso delle spese di viaggio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla disciplina ed alla quantificazione del rimborso delle spese di viaggio erogabile al segretario comunale “reggente” “per raggiungere il palazzo municipale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 294/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 novembre, hanno evidenziato che nell’espletamento della “reggenza”, sotto un profilo funzionale, la posizione del “reggente” deve essere necessariamente equiparata a quella del “titolare” ogni qual volta tale equiparazione risulti funzionale al corretto espletamento dell’attività dell’ufficio a cui il reggente viene preposto.

In altre parole, sotto il profilo della gestione, vi è piena equiparazione funzionale fra “reggente”, chiamato a garantire la continuità dell’azione amministrativa, e “titolare”, la cui posizione si differenzia da quella del primo solo sotto il profilo genetico, della modalità di preposizione.

Pertanto al segretario reggente, sotto il profilo funzionale dell’espletamento dell’attività d’ufficio, deve applicarsi in toto la disciplina del segretario titolare.

A tal proposito la giurisprudenza contabile ha ribadito la vigenza e l’efficacia dell’art. 45, comma 3, del Ccnl del 16 maggio 2001 nella parte in cui riconosce il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal titolare di segreteria convenzionata negli spostamenti tra i comuni riuniti in convenzione, per l’esercizio delle funzioni di segretario comunale (escluso il rimborso degli spostamenti dalla residenza agli enti in convenzione e tratto di ritorno: in tal senso, sez. Abruzzo, del. n. 221/2016; sez. Lazio, del. n. 3/2017).

Relativamente alla misura del rimborso, risultano applicabili le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale con nota prot. 54055/2011, ovvero:

  1. è attribuibile soltanto un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per chilometro;
  2. nella convenzione di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una sede e l’altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti;
  3. il rimborso non può coprire i tragitti dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 294 – 17

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