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Lombardia, del n. 293 – Alienazione bene patrimoniale disponibile: destinazione ricavato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di alienare un immobile destinato a Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani e destinare il ricavato dell’alienazione alla realizzazione di opere di altra natura, per l’esercizio di funzioni proprie o nell’ambito di competenze proprie.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 293/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 novembre, hanno evidenziato che il comma 5 dell’articolo 7 del d.l. 78/2015, non lascia alcuna discrezionalità all’ente nella valutazione della destinazione dei proventi delle alienazioni immobiliari: il 10% di tali proventi è destinato all’estinzione anticipata dei mutui, la restante quota alla copertura di spese di investimento.

In conclusione, dunque, incombe sugli enti locali l’obbligo di destinare il 10% delle somme incassate alla riduzione del proprio indebitamento (sez. Lombardia, del. n. 85/2016).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 293 – 17


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