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Gare: la valutazione di congruenza tra l’iscrizione camerale e l’oggetto dell’appalto


Spetta alla stazione appaltante accertare la coerenza, in concreto, della descrizione delle attività imprenditoriali esercitate e dell’oggetto sociale, riportate nel certificato camerale, con il requisito di ammissione richiesto dalla lex specialis di gara e con l’oggetto dell’appalto complessivamente considerato.

A tal proposito non è necessario che vi sia una corrispondenza perfetta ed assoluta tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla camera di commercio, e tutte le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5170 dell’8 novembre 2017.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva differenziato le prestazioni dell’appalto in principali (servizi di ristorazione e di distribuzione pasti) e secondarie (manutenzione ordinaria dei locali di pertinenza del servizio, degli impianti tecnologici, nonché manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, dei macchinari e degli arredi di cucina), rapportato solo alle prime i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, nonché i criteri di aggiudicazione.

Un operatore economico aveva contestato la qualificazione professionale-imprenditoriale dell’aggiudicatario della gara, in quanto l’oggetto sociale indicato nella rispettiva certificazione camerale non ricomprendeva anche la manutenzione degli impianti, delle attrezzature, degli arredi, dei macchinari.

L’iscrizione camerale costituisce, ai sensi dell’articolo 83, comma 3, del d.lgs. 50/2016, un requisito di idoneità professionale.

Utilità sostanziale della certificazione camerale è quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico.

E’ quindi necessario che via sia una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di Commercio, e l’oggetto del contratto d’appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste.

Tuttavia, la corrispondenza tra l’oggetto sociale dell’iscrizione camerale e quello dell’appalto posto in gara non deve tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento.

In altri termini, la congruenza va appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto.

Una diversa interpretazione, infatti, condurrebbe all’ammissione alla gara dei soli operatori aventi un oggetto sociale speculare rispetto a tutti i contenuti del servizio in gara (indipendentemente dal peso delle diverse prestazioni ad esso inerenti), con ciò restringendosi in modo ingiustificato la platea dei potenziali concorrenti e la stessa finalità del confronto comparativo-concorrenziale.

Dunque, l’esigenza di garantire la serietà e l’adeguata qualificazione degli offerenti va contemperata con gli obiettivi della massima partecipazione e concorrenzialità, in quanto è di interesse pubblico non già la creazione o il rafforzamento di riserve di mercato in favore di determinati operatori economici, quanto l’ampliamento di tale mercato anche a concorrenti per i quali è possibile pervenire a un giudizio di globale affidabilità professionale.

Nel caso di specie, considerata la valenza “secondaria”, ossia accessoria, delle prestazioni manutenzione degli impianti, delle attrezzature, degli arredi, dei macchinari, i giudici amministrativi hanno ritenuto irrilevante la loro mancata menzione nell’oggetto sociale riportato nel certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

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