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Sicilia, del. nn. 178 e 179 – Variazione tariffe TARI: solo nei casi consentiti dalla legge


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla modifica retroattiva delle tariffe della TARI.
I magistrati contabili della Sicilia, con le deliberazioni nn. 178 e 179 del 2017, pubblicate sul sito della sezione regionale di controllo il 31 ottobre, hanno ricordato che la disciplina della TARI rimette alla potestà dell’ente locale la determinazione della tariffa, ma circoscrive tale potere entro un margine di tempo ben definito, costituito dalla data di approvazione del bilancio di previsione.
Successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, pertanto, non sono ammissibili variazioni di tariffe di detto tributo, se non nei casi espressamente consentiti dalla legge (Corte dei conti, sez. Lazio, del. 175/2015; sez. Piemonte, del. n. 110/2017).
In particolare, l’articolo 193, comma 3, del Tuel consente all’ente di variare le aliquote e le tariffe dei tributi, con effetto retroattivo al 1° gennaio, entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (il 31 luglio), ma solo in caso di accertato squilibrio, ovverosia qualora venga adottata una delibera di accertamento negativo ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 193 del Tuel.

Leggi le deliberazioni
CC Sez. controllo Sicilia del. n. 178 – 17 CC Sez. controllo Sicilia del. n. 179 – 17

 

 


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