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Lombardia del. n. 287 – Trasmissione tardiva della certificazione del saldo: conseguenze


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 723, lett. e) della legge 208/2015, che prescrive il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata continuativa e di somministrazione anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nel caso di trasmissione tardiva della certificazione di attestazione del conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al comma 710 della legge 208/2015.

I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione 287/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 novembre, hanno evidenziato che la suddetta sanzione (comma 723, lett. e) deve essere applicata sia nell’ipotesi, meno grave, di invio della certificazione fra il primo e il trentesimo giorno successivi al termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, sia nell’opzione, più grave in termini di inadempimento dell’obbligo di trasmissione, di inoltro della stessa fra il trentunesimo e il sessantesimo giorno successivi.

Come evidenziato dai magistrati contabili il concetto di “assunzione di personale” non si esaurisce nella nozione di costituzione di rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione inadempiente, bensì va esteso al più generale divieto di incremento della spesa di personale conseguente all’utilizzo in concreto, a qualunque titolo, di altro lavoratore (Sez. Puglia, del. n. 75/2016; sez. Emilia Romagna, del. n. 2/2016; sez. Lombardia, del. n. 879/2010 e n. 293/2012).

Devono ritenersi preclusi, pertanto, anche gli istituti del comando e/o della mobilità.

Leggi la delibera
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 287 – 17

 

 

 

 


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