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Accesso difensivo: presupposti e limiti


Nelle procedure di gara l’accesso difensivo ex art.  53, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 prevale sulle contrapposte esigenze di tutela del segreto tecnico e commerciale solo laddove vi sia un’attuale e specifica esigenza difensiva.

Questo è il principio affermato dal Tar Lazio con la sentenza n. 10738 del 26 ottobre 2017.

Nel caso di specie un operatore economico aveva chiesto di accedere alla documentazione amministrativa, tecnica ed economica presentata dalla ditta aggiudicataria della gara d’appalto che, interpellata dalla stazione appaltante, aveva espresso il proprio diniego all’ostensione di alcune parti della documentazione prodotta, in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali.

L’articolo 53 del d.lgs. 50/2016 prevede che sono sottratti all’accesso e ad ogni forma di divulgazione, tra gli altri documenti, le “informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali” (comma 5, lett. a).

Tuttavia, è comunque consentito l’accesso al concorrente “ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto” (comma 6).

In definitiva, la tutela del segreto tecnico o commerciale recede a fronte della presentazione di un’istanza di accesso preordinata alla tutela giurisdizionale del richiedente.

Affinché l’accesso defensionale prevalga sulla tutela del segreto tecnico o commerciale, tuttavia, è necessario che ricorra un’attuale e specifica esigenza difensiva e dunque siano stati impugnati gli atti della procedura di affidamento, ai fini di ottenerne l’annullamento e, comunque, il risarcimento del danno, anche in via autonoma.

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