Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Omessa allegazione della referenza bancaria: applicabile il soccorso istruttorio


L’omessa allegazione della referenza bancaria richiesta nella lex specialis può essere sanata mediante l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016.

Non rileva, ai fini dell’ammissione del concorrente, la circostanza che la referenza bancaria riporti una data successiva alla scadenza della data di presentazione dell’offerta.

Questo il principio espresso dal Tar Napoli con la sentenza n. 4884 del 19 ottobre 2017.

Nel caso di specie a fronte dell’omessa allegazione della referenza bancaria richiesta nella lex specialis, la stazione appaltante aveva fatto ricorso all’istituto del soccorso istruttorio in seguito al quale il concorrente aveva depositato una referenza bancaria che era stata da questo ottenuta ex novo in un momento successivo a quella di scadenza della domanda.

Come evidenziato dai giudici amministrativi il soccorso istruttorio deve essere attivato in caso di “mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale” degli elementi e del documento di gara unico europeo.

In tal caso il legislatore prevede che le dichiarazioni mancanti siano “rese” (e non solo integrate o regolarizzate) successivamente, consentendo, quindi, anche di allegare documenti formati dopo la richiesta da parte dell’amministrazione.

Quelli che non possono sopravvenire alla data di presentazione dell’offerta sono, infatti, i requisiti sostanziali richiesti dalla legge o dal bando, non i documenti che comprovano l’esistenza di tali requisiti.

Come evidenziato dai giudici amministrativi le referenze bancarie sono delle dichiarazioni di scienza che offrono alla stazione appaltante un indizio della solidità economica del concorrente, ovverosia l’esistenza di rapporti di affidamento bancari con l’impresa e la sua relativa solidità finanziaria.

Le referenze bancarie costituiscono delle lettere di affidabilità con cui gli istituti di credito attestano, genericamente, di intrattenere rapporti di affidamento bancario con l’impresa.

Le suddette referenze, quindi, non hanno natura fidefaciente, rappresentando semplici dichiarazioni di scienza, la cui funzione tipica va ricondotta esclusivamente a quella di fornire “elementi indiziari” in ordine alla generica e generale capacità economico-finanziaria del concorrente (e non anche sulla effettiva consistenza economica e finanziaria del concorrente, trattandosi di elementi che, di fatto, potrebbero non essere da loro conosciuti).

Le referenze bancarie non sono, quindi, esse stesse “requisiti di capacità economico – finanziaria”, bensì documenti idonei a provare tali requisiti.

CONSULTA il ciclo di workshop in materia di Appalti pubblici


Richiedi informazioni