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Illeciti professionali gravi rilevanti ai fini dell’esclusione dalle gare: aggiornate le linee guida


L’Anac, con delibera n. 1008 dell’11 ottobre 2017, ha provveduto all’aggiornamento delle Linee guida n. 6 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice».

L’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016, rubricato “motivi di esclusione”, reca l’elenco dei cc.dd. requisiti di carattere generale (o di idoneità morale) che devono possedere sia i concorrenti che i subappaltatori.

Il documento specifica e circostanzia le fattispecie che possono incidere sulla integrità o affidabilità professionale degli operatori economici, rilevanti ai fini dell’esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016.

Ciò nell’ottica di assicurare l’adozione di comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti e garantire certezza agli operatori economici.

Il verificarsi delle fattispecie esemplificative individuate nelle Linee guida, tuttavia, non danno luogo all’esclusione automatica del concorrente, ma comportano l’obbligo della stazione appaltante di procedere alle valutazioni di competenza in ordine alla rilevanza ostativa degli specifici comportamenti.

Nello specifico si evidenzia che l’esclusione dalla gara deve essere disposta all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico interessato, e che il relativo provvedimento deve essere adeguatamente motivato da parte della stazione appaltante.

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