Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Toscana, del. n. 176 – Riscossione del contributo di sbarco nei comuni elbani


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere un aggio per i soggetti che materialmente incassano l’imposta di sbarco, con specifico riferimento ai costi sostenuti nei confronti del sistema bancario per transazioni con carta di credito, per i costi di rendicontazione e per i rischi di insoluti.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 176/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 ottobre, hanno dichiarato inammissibile evidenziando che il comma 3-bis dell’articolo 4 del d.lgs. 23/2011 prevede la possibilità di istituire l’imposta di scopo (indicando gli interventi da finanziare con il gettito tributario) ed individua il soggetto attivo del rapporto tributario (i Comuni aventi sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori), il presupposto impositivo (il fatto di arrivare sull’isola utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali), il soggetto passivo (la persona fisica che sbarca sul territorio dell’isola utilizzando suddetti mezzi), la misura massima del prelievo ed alcuni casi di esenzione.

Le modalità attuative sono demandate ad apposito regolamento comunale da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 446/1997.

La norma statale individua altresì il soggetto tenuto a riscuotere il contributo di sbarco (i vettori che forniscono collegamenti di linea ovvero che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali), disciplinandone il regime di responsabilità, sostanzialmente mediante richiamo alla normativa statale in materia tributaria.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Toscana del. n. 176 – 17

 


Richiedi informazioni