Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Sicilia del. n. 160 – Atti transattivi in assenza di programmazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di approvare atti transattivi per la definizione di liti pendenti in assenza dell’approvazione degli strumenti di programmazione.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 160/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 ottobre, hanno ricordato che l’articolo 163, comma 2, del Tuel dispone che “Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi per l’ente. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Sicilia del. n. 160 – 17


Richiedi informazioni