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Basilicata, del. n. 69 – Indennità ad personam: natura e vincoli finanziari


Un sindaco ha chiesto un parere in merito ai vincoli normativi e finanziari vigenti in tema di spesa di personale con riferimento all’istituto dell’indennità ad personam codificata ai sensi del comma 3 dell’art. 110 del Tuel.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 69/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 ottobre, hanno ricordato che il trattamento economico spettante in virtù dell’espletamento degli incarichi di cui all’articolo 110 del Tuel:

I. Deve essere “equivalente” a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali; per l’effetto ai soggetti incaricati ai sensi dell’art. 110 TUEL spetta un trattamento fondamentale ed un trattamento accessorio, composto da voci “equivalenti” per tipologia ed importo a quelle fissate dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali;

II. Può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali;

III. Deve essere fissato, anche con riferimento all’eventuale indennità ad personam, “in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vada imputato al costo contrattuale e del personale”.

L’indennità ad personam, pertanto, è parte (eventuale) del trattamento economico fondamentale e non del trattamento accessorio (sub specie di indennità di posizione o di risultato).

Tale indennità ad personam, pertanto, resta ontologicamente ed eziologicamente distinta sia dal trattamento tabellare che dall’indennità di posizione con la quale va – nel caso – a cumularsi.

L’indennità ad personam – consistendo in una voce di costo del trattamento economico fondamentale del dirigente, come tale distinta ontologicamente dall’indennità di posizione ovvero dall’indennità di risultato, non può che essere estranea al perimetro di applicazione dello specifico vincolo di spesa di cui al comma 2, dell’articolo 23 del d.lgs. 75/2017, riferito espressamente al solo “trattamento accessorio” (in tal senso anche la Sezione Lombardia con la deliberazione n. 489/2012).

In sintesi e per concludere, le spese sostenute dall’Ente per gli incarichi conferiti ex art. 110 TUEL sono equivalenti a quelle sostenute per la spesa del proprio personale e, per l’effetto, soggiacciono a tutti i limiti ed i vincoli – volta per volta- previsti dal Legislatore sull’aggregato.

Nell’ambito del trattamento economico degli incarichi di cui all’art. 110 del Tuel, l’indennità ad personam rappresenta una voce di costo “eventuale”, che va ad aggiungersi al trattamento economico fondamentale ordinariamente spettante e come tale non è soggetta agli specifici vincoli finanziari dettati in tema di trattamento accessorio.

La corresponsione dell’indennità ad personam deve essere valutata e motivata dall’Organo esecutivo, non solo nel quantum ma anche nell’an.

Tale indennità, infatti, può essere riconosciuta solo se il professionista incaricato sia in possesso di capacità e competenze professionali ulteriori rispetto a quelle previste dall’ordinamento (ex art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001).

Solo in tale caso, quindi, in presenza di un quid pluris, è possibile commisurare e, quindi, riconoscere il diritto all’indennità ad personam.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Basilicata del. n. 69 – 17

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