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Incarico di direttore generale al segretario: se non motivato è danno erariale


Il conferimento al Segretario Comunale delle funzioni di Direttore Generale, ai sensi dell’art. 108 TUEL, è illecito e produttivo di danno erariale quando non sia stata adeguatamente motivata la necessità del conferimento dell’incarico di Direttore Generale.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. I giur. Appello, con la sentenza 407/2017,secondo cui è responsabile per danno erariale il Sindaco che aveva conferito l’incarico di Direttore Generale al Segretario Comunale ai sensi dell’art. 108 TUEL, senza eplicitare nell’atto di affidamento dell’incarico le ragioni  e le esigenze che avevano determinato tale scelta.

Nel caso di specie, il sindaco aveva affidato al Segretario Comunale l’incarico di direttore generale, previa autorizzazione della Giunta Comunale, stabilendo un’indennità di circa 8.000 euro l’anno.

La Procura era intervenuta ritengo l’atto privo dei presupposti essenziali.

Nel giudizio di primo grado, i giudici contabili avevano dichiarato estinto il giudizio nei confronti del segretario, in quanto deceduto, e non avevano ritenuto sussistente l’illecito arricchimento degli eredi, ma avevano condannato il sindaco al risarcimento, in favore del comune della somma di € 6.500,00 comprensiva della rivalutazione monetaria, oltre interessi legali e spese del giudizio.

Il danno sarebbe derivato dal conferimento dell’incarico di Direttore Generale del comune avente una ridottissima dimensione e l’esiguo numero di dipendenti comunali, senza che ricorressero particolari ragioni di necessità.

Inoltre, dal decreto di nomina non sarebbe risultata l’assegnazione al segretario di ulteriori compiti, tali da giustificare l’onere aggiuntivo per il comune.

Il sindaco ha impugnato la sentenza di primo grado.

La Corte dei conti, sez. centra d’appello, ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo “emblematica, sul punto, la assoluta mancanza, nel provvedimento sindacale, della esplicitazione delle specifiche esigenze organizzative dell’Ente locale che rendevano necessario l’incarico stesso e, comunque, la mancanza di una preventiva istruttoria intesa all’accertamento della sussistenza reale della esigenza di detto conferimento”.

I giudici contabili hanno chiarito che anche se non basta la violazione di una disposizione di legge o di una regola di buon senso per integrare la colpa grave, “la stridente difformità tra l’intento perseguito (efficienza della gestione di un comune piccolissimo) e la sua realizzazione concreta (duplicazione delle figure professionali gestorie in capo ad un unico soggetto, già svolgente un orario di servizio ed una presenza in ufficio considerata più che adeguata alle necessità), senza alcun dubbio avrebbe potuto e dovuto essere rilevato con un minimo di prudenza e di diligenza”.

La Corte ha infatti ribadito che, seppur l’affidamento dell’incarico all’epoca dei fatti fosse stata prevista dalla legge, era necessario che l’affidamento dell’incarico fosse valutato secondo criteri di congruità, razionalità e ragionevolezza e che dall’atto di assegnazione si evincessero le ragioni giustificative della scelta.

Ogni atto connotato da discrezionalità deve essere ampiamente giustificato. In assenza di adeguata motivazione, l’atto discrezionale si qualifica come arbitrario, violando i princicpi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrazione, costituendo una palese violazione all’uso legittimo della discrezionalità amministrativa.

Leggi la sentenza
CC Giur. I Sez. centrale Appello sent. n. 407 – 2017

 


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