Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Veneto, del. n. 534 – Mantenimento della titolarità di una partecipazione societaria


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di mantenere, nel portafoglio comunale, la partecipazione in una società che svolge attività di vendita di gas ed energia elettrica e produzione di energia da fonti rinnovabili mediante un impianto fotovoltaico”.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 534/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 ottobre, hanno ribadito che ai fini del legittimo mantenimento della titolarità di una partecipazione societaria l’articolo 4 del d.lgs. 175/2016 impone la stretta necessarietà dell’attività di produzione di beni e servizi della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente (comma 1), limitata allo svolgimento delle attività tassativamente elencate (comma 2), tra le quali la produzione di “servizi di interesse generale” definiti quali “attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale” (art. 2, comma 1, lett. h) del d.lgs. 175/2016).

Il correttivo al testo unico sulle società (d.lgs. 100/2017) ha inoltre riconosciuto l’ammissibilità di partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale (non marginale ma) prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili, ferma restando la generale riconducibilità, sulla base di una valutazione effettuata dall’Ente nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa nella concreta fattispecie di riferimento, della titolarità della quota al requisito finalistico (primario) della c.d. stretta indispensabilità.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Veneto del. n. 534 – 17

Si segnalano i ns. seminari in materia di società partecipate, consulta l’offerta


Richiedi informazioni