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Emilia, del. n. 154 – Se l’amministratore continua a lavorare l’ente non paga gli oneri


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per il Comune di farsi carico del pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti per l’attività libero professionale svolta dal Sindaco stesso durante il mandato amministrativo.

I magistrati contabili dell’Emilia Romagna, con la deliberazione 154/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 ottobre, hanno chiarito che non sussiste il dovere di contribuzione, ex art. 86 deldD.lgs 267/2000, a favore degli amministratori che durante il mandato continuino a svolgere la propria attività professionale.

La sezione Regionale ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le p.a. devono farsi carico degli oneri contributivi per i soli lavoratori dipendenti collocati a riposo e per i lavoratori autonomi che cessino di svolgere la propria attività professionale durante il mandato amministrativo, proprio al fine di permettere loro di svolgere a tempo pieno l’incarico di amministratore locale.

Nel caso in cui l’amministratore continui a svolgere la propria attività professionale, il pagamento degli oneri previdenziali, assistemziali e assicurativi si configurerebbe come un’alterazione delle condizioni di mercato e come un ingiustificato vantaggio di quell’amministratore rispetto agli altri. (Corte dei conti Sez. Abruzzo del. 118/2017; Marche, del. n. 27/2014sez. Liguria, del. n. 16/2014Sez. Lombardia, del. n. 95/2014).

Leggi la deliberazione
CC Giur. Emilia Romagna sent. n. 154 -17


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