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Concessione assegno nucleo familiare non dovuto: è danno erariale


Risponde di danno erariale il responsabile del comune che dispone la concessione del beneficio dell’assegno per il nucleo familiare, poi liquidato dall’INPS, a soggetti con redditi dichiarati ab origine superiori a quelli previsti dalla legge.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Calabria, con la sentenza n. 251 depositata il 4 ottobre 2017.

Nel caso di specie la Guardia di Finanza aveva accertato che a fronte di domande di concessione dell’assegno irricevibili, in quanto presentate da soggetti con redditi superiori alla soglia di diritto stabilita dalla legge, l’ente, anziché escluderle, aveva emesso i relativi provvedimenti di liquidazione (e concessione del beneficio), previa liquidazione delle somme poi pagate dall’INPS.

L’articolo 68 della Legge n. 448/1998, dispone che la competenza alla concessione del beneficio dell’assegno per il nucleo familiare, che materialmente è erogato dall’INPS e grava sulle relative disponibilità di bilancio, è dell’amministrazione comunale.

I Comuni quindi devono fornire all’INPS i dati reddituali dei beneficiari e l’Ente previdenziale rimane quindi vincolato alla erogazione materiale del beneficio, sulla scorta di una determinazione del Comune.

L’assegno spetta ai cittadini italiani o comunitari residenti in Italia.

E’ necessario che nel nucleo familiare ci sia almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo).

Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica.

I minori non devono essere in affidamento presso i terzi.

E’ poi necessario avere un valore ISE non superiore a quello richiesto dalla Legge per la concessione dell’assegno.

Le somme indebitamente erogata a titolo di assegno ai soggetti non aventi diritto sono state addebitate al responsabile del comune che ne aveva disposto la liquidazione.

Leggi la sentenza
CC Giur. Calabria sent. n. 251 -17


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