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Procedure di gara telematica: non è necessaria la seduta pubblica per l’apertura delle offerte


La procedura di gara gestita in forma telematica non necessita di alcuna fase pubblica.

Questo il principio espresso dal Tar Sardegna con la sentenza n. 665 del 23 ottobre 2017, con la quale è stato respinto il ricorso proposto da un operatore economico che aveva contestato la violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara, non essendo stato convocato per la seduta durante la quale la Commissione giudicatrice aveva proceduto alla lettura dei punteggi delle offerte tecniche e all’apertura delle offerte economiche.

Come ribadito dai giudici amministrativi la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.

Grazie ai vincoli del sistema informatico, infatti, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti fino alla data ed all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura, né modificare le offerte, in quanto qualsiasi manipolazione del sistema lascerebbe tracce, rilevabili anche a distanza di tempo (Consiglio di Stato, sent. n. 5824/2015; Consiglio di Stato, sent. n. 4990/2016).

Di conseguenza l’omessa comunicazione relativa alla seduta pubblica non determina l’annullamento della gara (Tar Brescia, sent. n. 38/2016).

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