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Lombardia, del. n. 269 – Amministratore società partecipata/Segretario comunale: incompatibilità


Un sindaco ha chiesto se il segretario comunale possa svolgere l’incarico di amministratore unico in una società interamente partecipata dal comune stesso.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 269/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 ottobre, hanno evidenziato che l’art. 11, comma 8, del d.lgs. 175/2016 dispone che “Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti…”.

Tale norma, tesa ad evitare possibili conflitti di interessi, è applicabile anche al segretario comunale, tenuto conto della natura del rapporto che lo lega all’amministrazione.

Nello stesso senso milita anche il disposto dell’articolo 9, comma l, del d.lgs. 39/2013, ai sensi del quale “gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o ente pubblico che conferisce l’incarico”.

L’ambito applicativo di quest’ultima disposizione è stato di recente scrutinato dall’Anac (delibera n. 232 del 1 marzo 2017) proprio in relazione ad una fattispecie analoga – incarico di amministratore delegato in s.r.l. attribuito ad un segretario comunale di un comune, che esercita, su quest’ultima, poteri di regolazione e controllo -, che ha concluso per il verificarsi di una situazione di incompatibilità.

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CC Sez. controllo Lombardia del. n. 269 – 17


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