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Dichiarazione non veritiera ma irrilevante ai fini della partecipazione: illegittima l’esclusione


L’accertamento della non veridicità di una dichiarazione irrilevante ai fini della partecipazione non può giustificare l’esclusione del concorrente.

Questo il principio espresso dal Tar Toscana con la sentenza n. 1265 del 19 ottobre 2017.

Nel caso di specie l’ente aveva indetto una procedura telematica richiedendo, quale requisito di capacità tecnico-professionale, lo svolgimento di almeno due servizi analoghi nell’ambito del settore oggetto dell’appalto (medico competente e servizio di sorveglianza).

L’operatore economico che aveva formulato l’offerta più competitiva aveva dichiarato di aver effettuato cinque servizi di contenuto analogo a quello oggetto di gara, in favore di altrettanti enti pubblici.

A seguito della proposta di aggiudicazione l’ente aveva accertato la non veridicità della dichiarazione rilasciata dall’operatore relativamente ad un servizio.

L’ente, pertanto, aveva disposto la revoca dell’aggiudicazione, in applicazione dell’articolo 80, comma 5 lett. f-bis), del d.lgs. 50/2016, in forza del quale le stazioni appaltanti sono tenute a escludere dalle procedure per l’affidamento di un contratto pubblico l’operatore economico che abbia presentato documentazione o dichiarazioni non veritiere.

Di diverso avviso i giudici toscani secondo cui la falsità determinante l’esclusione dalla gara deve riferirsi alle sole dichiarazioni necessarie ai fini della partecipazione, e non anche a quelle del tutto irrilevanti allo scopo.

In tal caso non trova applicazione neppure l’articolo 75 del dp.r. 445/2000 che commina la decadenza del dichiarante dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera solo a condizione che quella dichiarazione sia servita per conseguire un risultato utile.

Nel caso di specie, essendo l’operatore in possesso del requisito di capacità tecnica richiesto dalla lex specialis (aver prestato almeno due servizi analoghi nel triennio considerato), i giudici amministrativi hanno ritenuto ingiustificata la revoca della proposta di aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante.

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