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Campania, del. 239 – I pareri non possono essere rilasciati su questioni concrete


Il Sindaco di un Comune ha avanzato una richiesta circa la corretta determinazione dell’indennità di posizione da attribuire al Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi del medesimo Comune, utilizzato in convenzione ex art. 14, comma 1°, CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali 2004, ovvero al 50% e dunque per 18 ore settimanali, in quanto già dipendente a tempo pieno e indeterminato presso altro Comune.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 239/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 ottobre, ha ritenuto inammissibile la richiesta di parere perché   inerente una fattispecie concreta e perché l’attività richiesta consisterebbe nell’interpretazione delle norme contrattuali, funzione questa espressamente riservata dal legislatore all’ARAN.

Sul punto, ribadendo quanto già statuito in casi analoghi (Campania, del. n. 138/2014 – Piemonte, del. n. 101/2016), la sezione campana ha affermato non solo che sono ammissibili le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale che non determinino un’ingerenza della Corte nella concreta attività dell’Ente, circostanza questa del tutto incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale, ma ha ritenuto altresì che la funzione consultiva della Corte non deve sovrapporsi con l’esercizio di altre funzioni di controllo svolte dallo stesso organo, né tantomeno interferire con l’esercizio di funzioni giurisdizionali (in sede civile, penale, amministrativa o contabile).

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CC Sez. controllo Campania del. n. 239 – 17


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