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Il principio dell’onnicomprensività della retribuzione per i dirigenti pubblici


Il tema dell’onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti pubblici di cui all’art. 24 del d.lgs. 165/2001 riguarda tutte le funzioni e i compiti attribuiti agli stessi, nonché gli incarichi ad essi conferiti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall’amministrazione presso cui prestano servizio.

Di conseguenza, i dirigenti non hanno diritto a trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la qualifica ricoperta.

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23274 depositata il 5 ottobre 2017.

Nel caso di specie un Dirigente amministrativo di un’Azienda ospedaliera aveva ottenuto, dal Giudice del lavoro, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo in ragione dello svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle assegnate con l’originario provvedimento di nomina.

Investita della questione la Corte di Cassazione, richiamando propri precedenti giurisprudenziali, ha ribadito che in osservanza del principio di omnicomprensività del trattamento economico deve escludersi il diritto del dirigente ad un trattamento aggiuntivo rispetto a quello previsto per la qualifica ricoperta.

L’omnicomprensività della retribuzione rappresenta un principio generale anche in relazione alle prestazioni rese dal personale non dirigenziale, rispetto ai quali la prestazione può essere considerata aggiuntiva solo qualora la mansione assegnata esuli dal profilo professionale, non già nella diversa ipotesi in cui il datore di lavoro, nell’ambito del normale orario, eserciti il suo potere di determinare l’oggetto del contratto dando prevalenza all’uno o all’altro compito riconducibile alla qualifica di assunzione o individuando il settore di attività nel quale la mansione deve essere espletata (Cass., sentenza n. 25246/2015 e ordinanze nn. 14105, 16094, 18133 del 2016).

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