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Incentivi funzioni tecniche: la Corte dei Conti ribadisce che sono inclusi nel tetto del fondo


Gli incentivi per  “funzioni tecniche”, di cui all’art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016, costituiscono spese correnti, devono essere finanziati dal bilancio dell’ente e, pertanto, rientrano nel tetto di spesa per il salario accessorio dei dipendenti pubblici.

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione 24/2017, pubblicata sul sito il 12 ottobre, ha confermato quanto la stessa aveva chiarito con la precedente deliberazione 7/2017.

Con la deliberazione n. 24, i magistrati contabili avevano riesaminato la problematica degli incentivi per funzioni tecniche a seguito della rimessione della questione da parte della sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione 58/2017.

La Corte ha ribadito che il compenso incentivante previsto dall’articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 non è sovrapponibile all’incentivo per la progettazione di cui all’articolo 93, comma 7-ter del d.lgs. 163/2006, oggi abrogato, e che la nuova disciplina, oltre ad ammettere che gli incentivi siano da riconoscere anche per gli appalti di servizi e forniture (e non solo per i lavori), ha ampliato il novero dei beneficiari, individuati nei profili, tecnici e non, del personale pubblico coinvolto nelle diverse fasi del procedimento di spesa, dalla programmazione all’esecuzione del contratto.

Tali condizioni qualificano gli incentivi, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti (e di personale).

Il chiarimento fornito dalla Corte dei Conti, sezioni autonomie, con la deliberazione 7/2017, nonostante la funzione nomofilattica, è stato “contestato” dalla sezione regionale di controllo per la Liguria con la citata deliberazione 58/2017, che ha sostenuto che la nuova formulazione normativa in materia di incentivi “tecnici” non potesse giustificare una diversa soluzione rispetto a quella che la giurisprudenza contabile aveva fino allora adottato in vigenza del vecchio codice degli appalti.

In base a tale integrpretazione, gli incentivi avrebbero dovuti essere esclusi dal computo rilevante ai fini del rispetto del limite di spesa disciplinato sia dall’art. 1, comma 557, della legge 296/2006, che dall’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 (Corte dei conti, sez. Autonomie, del. 16/2009 e sez. Riunite, del. 51/2011).

Secondo i magistrati della Liguria, non sussistendo alcuna differenza tra gli incentivi alla progettazione di cui all’articolo 93, comma 7-ter del d.lgs. 163/2006 e quelli per funzioni tecniche disciplinati dal d.lgs. 50/2016, tale da determinare una regolazione differente dei due istituti, anche gli incentivi tecnici previsti dal nuovo codice, analogamente alla disciplina ante d.lgs. 50/2016,  dovrebbero essere esclusi dal computo della spesa rilevante ai fini del rispetto del tetto di spesa complessivo per il personale (art. 1, comma 557, della legge 296/2006), nonché dei limiti stabiliti per le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (art. 1, comma 236, della legge 208/2015).

La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione 24/2017, ha dichiarato l’inammissibilità della questione di massima sollevata dalla Sezione regionale della Liguria, confermando il principio sancito nella deliberazione 7/2017, secondo cui gli incentivi per “funzioni tecniche” di cui all’art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 in quanto spese di funzionamenti correnti, costituiscono spese di personale e come tali devono essere incluse tra le somme che costituiscono il tetto del fondo incentivante.

Gli incentivi per funzioni tecniche non possono essere assimilati ai compensi per la progettazione ex art. 93 del d.lgs. 163/2006, pertanto, non possono essere esclusi dal perimetro di applicazione delle norme vincolistiche in tema di contenimento della spesa del personale e di quelle destinate annualmente al trattamento accessorio.


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