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Autonomie, del. n. 24 – Incentivi per funzioni tecniche: rientrano nella spesa di personale


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 24/2017, pubblicata sul sito il 12 ottobre, hanno dichiarato inammissibile la questione di massima posta dalla sezione regionale di controllo per la Liguria con deliberazione n. 58/2017 ribadendo quanto già affermato nella deliberazione n. 7/2017, ovvero che gli incentivi per le “funzioni tecniche” di cui all’art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 sono da includere nel tetto di spesa per il salario accessorio dei dipendenti pubblici posto che gli stessi si configurano, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti e, quindi, di personale.

Come evidenziato dai magistrati contabili gli incentivi per le funzioni tecniche non possono essere assimilati ai compensi per la progettazione e, pertanto, non possono essere esclusi dal perimetro di applicazione delle norme vincolistiche in tema di contenimento della spesa del personale, nell’alveo delle quali si collocano anche le norme limitative delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, posto che per detti nuovi incentivi non ricorrono i presupposti legittimanti la loro esclusione dal computo di detta voce di spesa, quali delineati dalle Sezioni riunite con la delibera n. 51/2011 (in relazione ai trattamenti accessori del personale) e dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione 16/2009 (in relazione al limite previsto per la spesa di personale ex art. 1, commi 557 e 562, della l. 296/2006).

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CC Sez. Autonomie del. n. 24 – 17


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