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Accesso civico generalizzato: non può intralciare il funzionamento dell’ente


L’istituto dell’accesso generalizzato non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alle finalità per cui è stato introdotto ed essere causa di intralcio al buon funzionamento dell’Amministrazione.

La ratio di tale istituto, infatti, è quella, da un lato, di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, dall’altro, di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Tale principio è stato affermato dal Tar Lombardia, sez. III, con la sentenza n. 1951 depositata l’11 ottobre 2017.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva presentato ad un Comune istanza di accesso civico tesa ad ottenere copia su supporto informatico «di tutte le determinazioni complete degli allegati emanate nel corso dell’anno 2016 da tutti i Responsabili dei servizi nell’anno 2016», in quanto non pubblicate integralmente dall’Ente.

Su richiesta di chiarimenti da parte del Comune, il ricorrente aveva specificato che l’istanza non si sostanziava in un accesso civico “semplice” (ex art. 5, d.lgs. 33/2013), bensì in un’istanza di accesso civico “generalizzato” ai sensi del comma 2 del citato art. 5.

L’ente aveva rigettato la domanda, sostenendo che l’istanza formulata risultava “massiva” e manifestamente irragionevole, secondo le Linee Guida approvate dall’ANAC e l’interessato aveva impugnato il diniego.

Il Tar Lombardia ha preliminarmente chiarito che l’istituito disciploinato dal comma 1 del citato art. 5, il così detto accesso civico “semplice”, riguarda i documenti, informazioni o dati per i quali è previsto l’obbligo normativo della pubblicazione, mentre il comma 2 disciplina il così detto accesso civico “generalizzato” volto a garantire che dati e documenti, detenuti dalle p.a., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, siano resi noti a richiesta al fine di garantire la massima conoscibilità dell’operato della p.a. e il così detto “controllo diffuso” da parte dei cittadini.

Il giudici amministrativi hanno chiarito che, nel caso di specie, la richiesta volta ad ottenere le determinazioni di tutti i responsabili di servizi del Comune del 2016 costituisce una manifestazione sovrabbondante, pervasiva e contraria a buona fede dell’istituto dell’accesso generalizzato.

Il Collegio ha ritenuto, pertanto, il ricorso inammissibile, in quanto una richiesta “sovrabbondante, pervasiva e contraria a buona fede” comporterebbe l’apertura di numerosi subprocedimenti con coinvolgimento di tutti i soggetti controinteressati, imponendo alla p.a. un facere straordinario che aggraverebbe di fatto l’attività ordinaria dell’ente.

Il TAR Lombardia ha dichiarato, infine, che l’istanza del ricorrente si configuri, per le modalità in cui è stata presentata, come un vero e proprio abuso di diritto, nonché come una violazione del principio generale di buona fede, rientrando di fatto in quelle ipotesi che le Linee Guida ANAC definiscono come “richieste massiva” che possono determinare il rigetto dell’istanza.

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