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Una p.a. non può mantenere la partecipazione in una società che gestisce uno zuccherificio


Gli enti pubblici non possono partecipare a società che non perseguono attività istituzionali, come nel caso in cui l’organismo sia stato costituito per la gestione di uno zuccherificio.

Questo il principio espresso dal Tar Molise, con la sentenza n. 331 del 3 ottobre 2017.

Nel caso di specie la Regione aveva manifestato l‘intenzione di uscire dalla partecipazione in una società produttrice di zucchero che la stessa amministrazione riteneva per nulla funzionale e foriera di perdite sostanzialmente non controllabili.

Ma a tali dichiarazioni erano seguiti atti incoerenti quali la concessione di ulteriori prestiti fino alla sottoscrizione di aumenti di capitale che avevano condotto ad una situazione di totale controllo azionario da parte della Regione.

Come ricordato dai giudici amministrativi l’articolo 3, comma 27, della legge 244/2007 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono procedere alla costituzione di nuove società o mantenere partecipazioni che abbiano “per oggetto la produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”.

La finalità di tale disposizione, come chiarito dalla giurisprudenza contabile (anche in sede di controllo), sarebbe (anche) quella di eliminare l’esposizione degli enti locali al rischio imprenditoriale, limitandone l’attività all’esercizio delle funzioni di amministrazione attiva.

In particolare non può ritenersi rientrante nell’ambito delle finalità istituzionali della Regione il generico proposito di mantenere una struttura produttiva preesistente che contribuisce in modo sostanziale al PIL regionale e al mantenimento dei livelli occupazionali nel territorio regionale.


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