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Assegnazioni di mansioni superiori: non è necessario il consenso del lavoratore


Nel rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione l’assegnazione di mansioni superiori si configura come esercizio di un potere unilaterale esercitabile da parte del datore di lavoro pubblico senza il preventivo consenso del dipendente stesso.

Questo il principio espresso dall’Aran nell’orientamento applicativo RAL_1945 del 26 settembre 2017.

La disciplina del conferimento delle mansioni superiori è contenuta nell’art. 8 del CCNL del 14.9.2000 e nell’art. 52 del d.lgs. 165/2001, secondo i quali le ipotesi legittimanti il conferimento sono:

a)      le obiettive esigenze di servizio;

b)      l’esigenza di copertura di una vacanza di posto in organico (per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti) oppure quella di provvedere alla sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto.

Sia la fonte legislativa che quella contrattuale riconoscono al datore di lavoro pubblico il potere unilaterale di assegnare al lavoratore mansioni superiori, non richiedendo mai formalmente ed espressamente il preventivo consenso del dipendente stesso.

Tuttavia, per completezza informativa, l’Aran ha evidenziato che, con riferimento al mondo del lavoro privato, la Corte di Cassazione, in presenza di particolari fattispecie, si è pronunciata nel senso della ammissibilità del rifiuto del lavoratore di espletare mansioni superiori a quelle della qualifica di inquadramento (ad es. Cass. 12 febbraio 2008, n. 3304; Cass. 19 luglio 2013, n. 17713; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20222).

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