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Emilia, del. n. 143 – Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 32, comma 1, lett. h), della legge regionale 15/2013 che esclude il pagamento del contributo “per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici, e i parcheggi pertinenziali nella quota obbligatoria richiesta dalla legge”.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 143/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 settembre, hanno evidenziato che la decisione se applicare o meno l’esonero del pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione attiene al merito dell’azione amministrativa e rientra, ovviamente, nella piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dell’ente.

Spetterà all’ente valutare se nel caso concreto ricorrano i due presupposti prescritti dall’art. 17, comma 3, lett. c), del DPR n. 380 del 2001, l’uno di carattere oggettivo (opere pubbliche o d’interesse generale) e l’altro di carattere soggettivo (ente istituzionalmente competente).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Emilia Romagna del. n. 143 – 17


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