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Veneto, del. n. 504 – Ex IPAB: non sono assoggettate ai limiti assunzionali degli enti locali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di considerare neutra sotto il profilo della finanza pubblica, in quanto interveniente tra enti soggetti ai medesimi vincoli assunzionali, la mobilità in entrata, da una IPAB verso un comune.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 504/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 settembre, hanno evidenziato che attualmente la specifica disciplina in materia di spesa di personale, riguardante proprio le aziende speciali e le istituzioni pubbliche, è contenuta nel comma 2 bis dell’art. 18 del d.l. 112/2008.

Tale diposizione prevede che, in via generale, aziende speciali ed istituzioni devono attenersi al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, la cui concreta declinazione è rimessa all’attività di indirizzo dell’ente controllante ed escludendo, da tale limitazione, le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona nonché le farmacie, assoggettate all’unico obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati.

Ne consegue che le aziende e le istituzioni pubbliche e, soprattutto, quelle che operano nel campo socio-assistenziale, non risultano assoggettate ai medesimi limiti assunzionali previsti per gli enti locali.

Pertanto, la mobilità in entrata, da una IPAB verso un comune, non può considerarsi neutra ai fini del turnover.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Veneto del. n. 504 – 17

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