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Staff del Sindaco: danno erariale per compensi eccessivi


Riconoscere al Responsabile dell’Ufficio del Sindaco un trattamento economico sganciato da ogni oggettivo parametro di riferimento e ben superiore a quello giustificato dai requisiti culturali e professionali concretamente posseduti è fonte di responsabilità erariale.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 209 depositata il 19 settembre 2017.

Nel caso di specie il Sindaco aveva conferito ad un soggetto esterno un incarico ex art. 90 del Tuel, con l’attribuzione al medesimo, nelle more della fissazione del compenso definitivo da parte della Giunta (invero mai intervenuta), del compenso dal medesimo già percepito quale Capo di Gabinetto.

Secondo la tesi della Procura contabile, tra l’altro, l’incarico era stato conferito, illegittimamente, ad un soggetto privo del diploma di laurea.

Come evidenziato dai giudici contabili, ai fini dell’espletamento dell’incarico di Responsabile degli uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici degli enti locali, non è necessario il possesso del diploma di laurea (per contro previsto dall’articolo 110 del Tuel per la dirigenza a contratto), ma unicamente il possesso delle competenze e professionalità adeguate alle mansioni da svolgere.

Tali uffici sono infatti costituiti sulla base di un rapporto di natura fiduciaria, a prescindere da uno specifico titolo di studio.

Tuttavia, la misura del relativo compenso non può essere arbitrariamente determinata dagli amministratori.

E’ infatti necessario che l’incaricato venga inquadrato, sulla base dei requisiti di studio posseduti e in relazione alle pregresse esperienze professionali, in una determinata qualifica funzionale, cui far discendere, in applicazione delle disposizioni contrattuali di settore, la determinazione del relativo trattamento economico.

Leggi la sentenza
CC Giur. Toscana sent. n. 209 -17


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