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Trasparenza: è legittima la pubblicazione dei redditi dei dirigenti?


Il Tar Lazio, con l’ordinanza n. 9828 del 19 settembre 2017, ha sollevato davanti alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. 33/2013, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino online la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione dello stato patrimoniale (come possesso di beni immobili o mobili registrati, azioni, obbligazioni o quote societarie) dei dirigenti.

Come noto il quadro degli obblighi di trasparenza applicabili ai dirigenti è stato modificato radicalmente dal d.lgs. 97/2016, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, che li ha equiparati integralmente a quelli stabiliti per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo.

Come evidenziato dal Collegio, la totale equiparazione, ovvero senza alcuna graduazione, dei dirigenti pubblici con i titolari di incarichi politici, originari destinatari della prescrizione di cui all’art. 14, comma 1, del d.lgs. 33/2013, non risulta una scelta calibrata.

I rapporti e le responsabilità che correlano, da un lato, i titolari di incarichi politici, dall’altro, i dirigenti pubblici, allo Stato e, indi, ai cittadini, si collocano su piani non comunicanti, in un insieme che rende del tutto implausibile la loro riconduzione, agli esclusivi fini della trasparenza, nell’ambito di un identico regime.

Inoltre, il livello di trasparenza richiesto dalla normativa comporta la divulgazione online dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai dirigenti, ai coniugi e ai parenti entro il secondo grado, ove essi acconsentano.

E’ prevista anche, pel caso di mancato consenso del coniuge o del parente entro il secondo grado, la menzione dello stesso.

I dati in parola, essendo desunti dalla dichiarazione dei redditi, si collocano a un livello di notevole dettaglio.

Le caratteristiche di una siffatta pubblicazione la rendono indubbiamente foriera di usi da parte del pubblico che possono trasmodare dalla finalità della trasparenza, sino a giungere alla messa a rischio della sicurezza individuale degli interessati.

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