Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Friuli, del. n. 58 – Vincoli al trasferimento degli immobili costruiti in regime PEEP


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’attuale validità delle clausole previste nelle convenzioni stipulate negli anni 80-90, concernenti i vincoli connessi al trasferimento degli immobili costruiti in regime PEEP.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 58/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 settembre, hanno ricordato che l’art. 23, comma 2, della legge n. 179/1192, ha abrogato i commi 15-19 dell’art. 35 della legge n. 865/1971.

Come evidenziato dai magistrati contabili, l’intervenuta abrogazione delle norme vincolistiche trova applicazione soltanto per le convenzioni redatte successivamente a tale intervento normativo.

Di conseguenza, le limitazioni al trasferimento di immobili PEEP contenuti nei commi 15, 16, 17, 18, 19 dell’art.35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, continuano ad applicarsi per tutte le convenzioni stipulate fino all’entrata in vigore dell’art. 23 della legge n. 179/1992 nonché per quelle convenzioni che, anche dopo tale intervento normativo, hanno incluso espressamente, per volontà delle parti, tali vincoli.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Friuli Venezia Giulia del. n. 58 – 17


Richiedi informazioni