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Abruzzo, del. n. 127 – Ufficio associato per i procedimenti disciplinari: invarianza della spesa


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 (come modificato dal d.lgs. 75/2017), in particolare sulla clausola legale di invarianza finanziaria per la gestione unificata delle funzioni dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

L’ente ha premesso di aver sottoscritto una convenzione che prevede un costo per i servizi in forma associata delle funzioni conferite.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 127/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 settembre, hanno ribadito che le clausole di invarianza finanziaria devono essere intese nel senso che l’amministrazione deve provvedere attingendo alle “ordinarie” risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente.

Di conseguenza non è preclusa la spesa “nuova” solo perché non precedentemente sostenuta o “maggiore”, ma solo quella che non garantisce l’equilibrio di bilancio.

In altre parole, anche le nuove spese per interventi riconosciuti meritevoli dal legislatore sono possibili se e nei limiti in cui le risorse finanziarie ordinarie lo consentono e cioè se non viene alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell’ente.

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CC Sez. controllo Abruzzo del. n. 127 – 17


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