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Adozione degli atti contabili: competenza dei dirigenti


E’ necessario rispettare il criterio normativo che impone la netta separazione fra gli atti di indirizzo che sono di competenza degli organi di governo e quelli gestionali che sono di competenza dei responsabili dei servizi.

In particolare, l’assunzione dell’impegno di spesa, in quanto atto tipicamente gestionale, rientra esclusivamente nella sfera di competenza dei responsabili dei servizi.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, nella deliberazione n. 226 depositata il 27 luglio 2017 a seguito dell’analisi di un conto consuntivo di un Comune, dal quale era emerso che alcuni impegni in conto competenza erano stati assunti direttamente con atti di Giunta Comunale sulla base di esigenze, prospettate dall’ente, di economicità degli atti.

Le deliberazioni oggetto di contestazione si riferivano alla concessione di contributi ad associazioni e/o enti non lucrativi, all’erogazione di contributi economici, ai buoni lavoro e/o progetti borse lavoro, alla nomina del difensore di fiducia per resistere in giudizio in una vertenza legale.

Per ragioni di economicità degli atti l’ente aveva ritenuto di ricondurre l’impegno alla deliberazione, evitando di riprodurre il contenuto della scelta discrezionale in un atto del responsabile che nulla avrebbe potuto aggiungere in più alle decisioni dell’organo politico.

Come ribadito dai magistrati contabili, l’articolo 107, comma 1, del Tuel afferma, con forza cogente, il tendenziale principio della distinzione dei poteri di indirizzo e di controllo politico–amministrativo, che spettano agli organi di Governo, dalla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuita direttamente ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

In particolare, l’assunzione degli impegni di spesa rientra negli atti di gestione finanziaria di competenza dei dirigenti (art. 107, comma 3, lett. d, Tuel, confermato peraltro, con portata generale, dall’art. 4, commi 2 e 3, del decreto legislativo 165/2001), salvi eventuali effetti “prenotativi” diretti, laddove ammissibili, degli atti degli organi politici, che devono successivamente essere tradotti in effettive determinazioni di impegno a cura del responsabile del servizio.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 226 – 17


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